
REGOLAMENTO STADIO GUIDO D'IPPOLITO
PREMESSA
Per “stadio” si intende l’intera struttura/impianto incluse le aree di proprietà e l’area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
per “club” si intende l’organizzatore dell’Evento
per “evento” si intende ogni manifestazione ufficiale/partita organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Accesso e Permanenza nello Stadio.
L’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta l’accettazione da parte dello spettatore.
L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione previste dalla normativa vigente, tra cui, se ammissibile, anche l’applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003)
Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive
L’accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d’accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previsti dal club e dalla normativa di legge in materia. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell’evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
Per l’accesso all’impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido o, in caso di minori di anni 15, di un documento di autocertificazione conforme a quanto stabilito dalla norma, anche specifica, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. (L 4 marzo 2007 n.41 art. 1)
L’accesso non è in alcun modo consentito a persone soggette a diffida per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell’articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
L’ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l’utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)
Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvo i casi espressamente autorizzati dal club o dall’ Autorità di Pubblica Sicurezza.
Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l’ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l’accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all’interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l’introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.
Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.
Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e su disposizione dell’Autorità di P.S., al termine della partita i tifosi potranno essere trattenuti nel settore a loro dedicato.
Annullamento-Spostamento dell’ Evento
Data e ora dell’evento potranno essere modificate per disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.
In caso di evento posposto o annullato, l’eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest’ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.
DIVIETI
È severamente vietato:
Introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto che possa essere usato come arma e/o essere pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica e comunque, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti:
veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, materiale pirotecnico, fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.).
Introdurre ombrelli, salvo le gare e/o considerati a rischio è possibile, in caso di avversità atmosferica, introdurre ombrelli di ridotte dimensioni, non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell’evento e degli spettatori.
All’interno dello stadio è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore.
La vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine. È consentita la commercializzazione di bevande solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto inoltre di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.
È vietato accedere e trattenersi all’interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal club e/o in violazione delle modalità introduzione ed esposizione dallo stesso indicate. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo, se non autorizzati espressamente dalle autorità competenti. Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, così come per tamburo e megafono, apposita istanza alla società che organizza l’incontro. Il parere del GOS sarà decisivo per l’accettazione o meno.
Introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara.
Esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta; all’interno dello stadio è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo a tutte le vie di fuga”. (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)
Introdurre aste per bandiere non autorizzate dal club. Salvo indicazione contraria sono consentite le aste di materiale estremamente flessibile fino a 1,5 mt di altezza e diametro fina a 1 cm cave all’interno portanti bandiera dei club che disputano la gara.
Introdurre pettorine o indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi.
Introdurre droni, attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l’evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club.
Arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio. (L 401/89 art. 6 bis comma 2)
Sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale ed ogni altra via di fuga. (art 1 quinques L 88 24 aprile 2003)
Ogni comportamento che possa concretizzare fattispecie penali in genere ed in particolare quelli di cui i reati indicati nell’art. 6 comma I della legge 13 dicembre 1989 n°401, e successive modificazioni, con particolare riguardo ad ogni attività di travisamento, ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di manifestazioni sportive ufficiali organizzate dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, nonché al lancio di materiale pericoloso.
Porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza.
Tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori
AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE
Reati penali. Tra i comportamenti puniti con sanzioni amministrative e penali quali il divieto di accesso negli stadi, l’arresto e la reclusione si richiamano i reati indicati nell’articolo 6, comma I, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, e successive modificazioni ed in particolare:
ostentare simboli o emblemi di gruppi o associazioni che diffondono la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi;
effettuare cori volgari e/o razzisti, striscioni o scritte volgari e/o razziste;
lanciare oggetti;
incitare alla violenza nel corso di competizioni agonistiche.
Motivi di interdizione all’accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello stadio, anche per eventi successivi, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato o in violazione delle norme di cui sopra.
Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminali, nello stadio, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all’Autorità e potrà essere passibile di diffida all’accesso dello stadio per tutti i futuri eventi.
Videosorveglianza e trattamento dei dati. Lo stadio è controllato da un sistema di ripresa e registrazione audio-video delle immagini, posizionato sia all’interno che all’esterno dell’impianto. La registrazione è effettuata dall’apertura fino alla chiusura dello stadio ed in occasione dell’eventuale accesso di persone per la preparazione di coreografie. I dati ed i supporti di registrazione sono conservati presso lo Stadio, con l’adozione di ogni misura di sicurezza prevista dalla legge. I dati potranno essere visionati per scopi di giustizia sportiva dal delegato della Lega Nazionale Dilettanti e potranno essere altresì consegnati, in caso di richiesta, alla Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria. I dati non utilizzati a norma del comma precedente sono cancellati trascorsi i 7 (sette) giorni. Il trattamento dei dati personali e delle registrazioni è effettuato, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno del 6 giugno 2005, dal club, come sopra indicato, Titolare del trattamento.
L’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d’uso dello Stadio “Guido D’Ippolito” e delle sue modificazioni e integrazioni, a seguito della determinazione n. 14/2010 dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.